
Convenzione arbitrale
Convenzione arbitrale – versione con i termini definiti (1)
Tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust, anche se introdotte da un Beneficiario o da chi altri ha tratto, ritrarrà o potrà ritrarre vantaggi dal Trust, saranno obbligatoriamente e esclusivamente devolute alla cognizione della Camera Arbitrale costituita presso l'associazione "Il trust in Italia" e svolte secondo le disposizioni dei suoi regolamenti. La disposizione che precede si applica anche al compimento di attività rientranti nell’ambito della "amministrazione del trust" che la legge regolatrice del Trust devolve al giudice attribuendogli il potere di provvedere (in via esemplificativa: nominare il trustee o il guardiano; dare direttive al Trustee; ampliare o ridurre i poteri del Trustee; modificare l'atto istitutivo del Trust).
Convenzione arbitrale – versione senza i termini definiti (2)
Tutte le liti e le questioni nascenti da un trust, anche se introdotte da un beneficiario o da chi altri ha tratto, ritrarrà o potrà ritrarre vantaggi da un trust, saranno obbligatoriamente e esclusivamente devolute alla cognizione della Camera Arbitrale costituita presso l'associazione "Il trust in Italia" e svolte secondo le disposizioni dei suoi regolamenti. La disposizione che precede si applica anche al compimento di attività rientranti nell’ambito della "amministrazione del trust" che la legge regolatrice del trust devolve al giudice attribuendogli il potere di provvedere (in via esemplificativa: nominare il trustee o il guardiano; dare direttive al trustee; ampliare o ridurre i poteri del trustee; modificare l'atto istitutivo del trust).
(1) La Convenzione presuppone un atto istitutivo di trust nel quale è definita la categoria i “Beneficiari”, il “Trust”, il “Trustee”
(2) La Convenzione presuppone un atto istitutivo di trust in cui non è definita la categoria i beneficiari, il trust, il trustee